Art. 3

In vigore dal 4 lug 2008
1.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati all', va ridotto di una percentuale che corrisponda all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile. 2.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all' è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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