Art. 1
In vigore dal 4 lug 2008
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 2008 30 55 , 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 e 2008 30 90 69).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:642:oj#art-1