Art. 8
Titoli di esportazione
In vigore dal 27 giu 2008
Titoli di esportazione
1. Non si applica l’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006.
2. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1282/2006, il periodo di validità del titolo di esportazione inizia a partire dalla data effettiva di rilascio e termina alla fine del quarto mese successivo al mese in cui finisce il periodo di gara, in conformità dell', paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.
Storico versioni
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