Art. 7
Comunicazione delle offerte alla Commissione
In vigore dal 27 giu 2008
Comunicazione delle offerte alla Commissione
Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1454/2007, gli Stati membri comunicano separatamente alla Commissione, entro tre ore dal termine di ogni periodo di gara quale stabilito all', paragrafo 2, del presente regolamento, tutte le offerte valide avvalendosi del formulario riportato nell'allegato I del presente regolamento.
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