Art. 4
Presentazione delle offerte
In vigore dal 27 giu 2008
Presentazione delle offerte
1. Le offerte possono essere presentate soltanto durante i periodi di gara e sono valide unicamente per il periodo di gara nel quale sono presentate.
2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì del mese con le seguenti eccezioni:
a)
in agosto inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì;
b)
in dicembre inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del primo martedì.
Se il martedì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo seguente.
Ciascun periodo di gara termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo martedì del mese con le seguenti eccezioni:
a)
in agosto termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del quarto martedì;
b)
in dicembre termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del secondo martedì.
Se il martedì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 13 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.
3. Ciascun periodo di gara è contraddistinto da un numero d'ordine, a cominciare dal primo periodo previsto.
4. Le offerte sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri che figurano nell'allegato II.
5. Ogni offerta è presentata distintamente, in base alla destinazione, per uno dei codici prodotto di cui all'.
6. Oltre a quanto previsto all', paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1454/2007, l'offerta deve indicare nella casella 16 della domanda di titolo il codice prodotto per la restituzione all'esportazione, preceduto da «ex», di cui all' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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