Art. 2
Destinazione
In vigore dal 27 giu 2008
Destinazione
I prodotti di cui all' sono destinati all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto:
a)
paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Stati Uniti d’America e la Santa Sede (Città del Vaticano);
b)
territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
c)
i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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