Art. 2

Destinazione

In vigore dal 27 giu 2008
Destinazione I prodotti di cui all' sono destinati all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto: a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Stati Uniti d’America e la Santa Sede (Città del Vaticano); b) territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.
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