Art. 4
In vigore dal 13 giu 2008
Nell’adempiere agli obblighi previsti dagli del regolamento (CE) n. 782/2003, gli Stati membri fanno riferimento alle linee guida per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 104(49) del MEPC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:536:oj#art-4