Art. 2

In vigore dal 13 giu 2008
1.   Le navi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 782/2003 dimostrano la propria conformità all’ di detto regolamento secondo quanto stabilito dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   Durante il periodo interinale, le navi battenti bandiera di uno Stato che è parte contraente della convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (di seguito denominata convenzione AFS) dimostrano la propria conformità all’ del regolamento (CE) n. 782/2003 mediante una dichiarazione di conformità secondo quanto stabilito al punto 5.4.1 delle linee guida per le ispezioni e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 102(48) del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale (di seguito denominato MEPC). 3.   A decorrere dall’entrata in vigore della convenzione AFS, le navi battenti bandiera di uno Stato che è parte contraente della medesima convenzione dimostrano la propria conformità all’ del regolamento (CE) n. 782/2003 mediante un certificato internazionale del sistema antivegetativo, secondo quanto disposto dall’allegato 4 della convenzione AFS. 4.   Le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte contraente della convenzione AFS dimostrano la propria conformità all’ del regolamento (CE) n. 782/2003 mediante una dichiarazione di conformità rilasciata dall’amministrazione dello Stato di bandiera secondo quanto stabilito dall’articolo 10 della convenzione AFS, in combinato disposto con l’allegato 4 della stessa e le linee guida per le ispezioni e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 102(48) del MEPC. Ai fini del presente paragrafo, i riferimenti al certificato internazionale del sistema antivegetativo fatti nel suddetto articolo, nell’allegato e nelle linee guida si intendono come fatti alla dichiarazione di conformità.
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