Art. 3

In vigore dal 13 giu 2008
1.   Durante il periodo interinale, gli Stati membri applicano alle navi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 782/2003, in conformità ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, disposizioni in materia di controllo equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/21/CE del Consiglio (3). 2.   Per quanto riguarda le ispezioni e l’accertamento di infrazioni, fatto salvo l’ del presente regolamento, gli Stati membri applicano le disposizioni dell’articolo 11 della convenzione AFS e fanno riferimento alle linee guida per l’ispezione dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 105(49) del MEPC. 3.   Il paragrafo 1 si applica alle navi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 782/2003 a decorrere dal 1o gennaio 2008.
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