Art. 19

Pagamento del saldo

In vigore dal 5 giu 2008
Pagamento del saldo 1.   La domanda di pagamento del saldo è presentata dall’organizzazione proponente allo Stato membro entro quattro mesi dalla data di conclusione delle azioni annuali previste dal contratto di cui all’, paragrafo 1. Per essere considerata ricevibile, la domanda dev’essere corredata di una relazione (di seguito: «la relazione annuale») costituita da: a) un riepilogo delle realizzazioni e una valutazione dei risultati conseguiti rilevabili alla data della relazione; b) un riepilogo finanziario annuale, in cui figurano le spese programmate e realizzate. La relazione annuale è corredata delle copie delle fatture e dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati. Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva di una domanda di pagamento del saldo comporta una riduzione del saldo pari al 3 % per ogni mese di ritardo. 2.   Il versamento del saldo è subordinato alla verifica da parte dello Stato membro delle fatture e dei documenti di cui al paragrafo 1, terzo comma. Il saldo è ridotto in funzione della gravità dell’inadempimento dell’esigenza principale di cui all’, paragrafo 4.
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