Art. 21

Cauzioni

In vigore dal 5 giu 2008
Cauzioni 1.   La cauzione di cui all’, paragrafo 3, è svincolata nella misura in cui il diritto all’importo anticipato sia stato definitivamente accertato dallo Stato membro interessato. 2.   La cauzione di cui all’, paragrafo 3, deve essere valida fino al pagamento del saldo e viene svincolata con quietanza liberatoria dell’autorità nazionale competente. Lo svincolo della cauzione ha luogo nei termini e alle condizioni di cui all’ per quanto riguarda il versamento del saldo. 3.   Le cauzioni incamerate e le sanzioni applicate vengono dedotte dalle spese dichiarate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per la parte corrispondente al cofinanziamento comunitario.
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Cauzioni (Art. 21 Regolamento (UE) 2008/501) — Testo vigente | Portale Normativo