Art. 18

Pagamenti intermedi

In vigore dal 5 giu 2008
Pagamenti intermedi 1.   Le domande di pagamento intermedio del contributo comunitario e del contributo degli Stati membri sono presentate dalle organizzazioni proponenti agli Stati membri entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi calcolato a partire dalla data della firma del contratto di cui all’, paragrafo 1. Le domande riguardano i pagamenti effettuati nel trimestre considerato e sono corredate di un riepilogo finanziario, delle copie delle fatture e dei relativi documenti giustificativi, nonché di una relazione intermedia di esecuzione del contratto per il trimestre considerato (di seguito «relazione trimestrale»). Qualora nel trimestre considerato non sia stato effettuato alcun pagamento o non abbia avuto luogo alcuna attività, tali documenti sono trasmessi all’autorità nazionale competente entro il termine di cui al primo comma. Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva di una domanda di pagamento intermedio e dei documenti di cui al secondo comma comporta una riduzione del pagamento pari al 3 % per ogni mese intero di ritardo. 2.   Il versamento dei pagamenti intermedi è subordinato alla verifica da parte dello Stato membro dei documenti di cui al paragrafo 1, secondo comma. 3.   Tali pagamenti intermedi e gli anticipi di cui all’ non possono superare complessivamente l’80 % del totale del contributo finanziario annuale della Comunità e degli Stati membri interessati, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell’ del regolamento (CE) n. 3/2008. Non appena è stato raggiunto tale livello, non possono più essere presentate domande di pagamento intermedio.
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