Art. 9

Responsabilità

In vigore dal 30 mag 2008
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune FCH è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all’accordo o al contratto in questione. 2.   In materia di responsabilità non contrattuale, l’impresa comune FCH risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 3.   Qualsiasi pagamento dell’impresa comune FCH destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa sono considerati spese dell’impresa comune FCH e sono coperti dalle risorse dell’impresa comune FCH. 4.   Solo l’impresa comune FCH risponde delle proprie obbligazioni.
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Responsabilità (Art. 9 Regolamento (UE) 2008/521) — Testo vigente | Portale Normativo