Art. 7

Personale

In vigore dal 30 mag 2008
Personale 1.   Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell’impresa comune FCH e al suo direttore esecutivo. 2.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’, paragrafo 3, dello statuto, l’impresa comune FCH esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità autorizzata a stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 3.   Il consiglio di direzione adotta, in accordo con la Commissione, le misure di attuazione necessarie di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 4.   Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell’organico dell’impresa comune FCH che sarà stabilita nel bilancio annuale della stessa. 5.   Il personale dell’impresa comune FCH è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare sette anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune. 6.   Tutti i costi relativi al personale sono a carico dell’impresa comune FCH.
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Personale (Art. 7 Regolamento (UE) 2008/521) — Testo vigente | Portale Normativo