Art. 5
Contributo della Comunità
In vigore dal 30 mag 2008
Contributo della Comunità
1. Il contributo massimo della Comunità all’impresa comune FCH a copertura dei costi amministrativi ed operativi è pari a 470 Mio EUR. Il contributo proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione europea assegnato ai temi «Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione», «Ambiente (cambiamenti climatici inclusi)» e «Trasporti (aeronautica compresa)» del programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro, conformemente a quanto disposto dall’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
2. Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite mediante un accordo di finanziamento generale e accordi di finanziamento annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune FCH.
3. Il contributo comunitario all’impresa comune FCH utilizzato per finanziare progetti è assegnato a seguito di inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale e di una valutazione effettuata con l’assistenza di esperti indipendenti.
4. Gli eventuali contributi finanziari o in natura del Centro comune di ricerca all’impresa comune FCH non sono considerati facenti parte del contributo della Comunità di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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