Art. 11
Rapporto, valutazione e discarico
In vigore dal 30 mag 2008
Rapporto, valutazione e discarico
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall’impresa comune FCH. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell’attuazione, compreso il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le statistiche per paese.
2. Entro il 30 maggio 2011, e comunque non oltre il 30 giugno 2011, nonché entro il 31 dicembre 2013, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede, in base a un mandato stabilito previa consultazione con l’impresa comune FCH, a una valutazione intermedia di tale impresa comune. La valutazione riguarda la qualità e l’efficacia dell’impresa comune FCH e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi stabiliti. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale cessazione anticipata dell’impresa comune.
3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell’impresa comune FCH. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune FCH è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente a una procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune FCH.
Storico versioni
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