Art. 12

Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode

In vigore dal 30 mag 2008
Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode 1.   L’impresa comune FCH garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni. 2.   Qualora l’impresa comune FCH o il suo personale commettano delle irregolarità, i membri dell’impresa comune FCH si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente spesi, anche attraverso la riduzione o la sospensione del versamento di ulteriori contributi all’impresa comune FCH. 3.   Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999. 4.   L’impresa comune FCH effettua controlli in loco e verifiche finanziarie presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall’impresa comune FCH. 5.   La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari del finanziamento dell’impresa comune FCH e il personale incaricato dell’assegnazione di tali fondi. A tal fine, l’impresa comune FCH garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare, a nome dell’impresa comune FCH, gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate. 6.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito «OLAF»), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (10), dispone, nei confronti dell’impresa comune FCH e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune FCH aderisce all’Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF (11). L’impresa comune FCH adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.
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Tutela degli interessi finanziari dei membri e misure antifrode (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/521) — Testo vigente | Portale Normativo