Art. 4

In vigore dal 14 mag 2008
Con effetto dal 1o gennaio 2008, l’indennità chilometrica di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue: 0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km 0,3545 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km 0,5908 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km 0,3545 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km 0,1181 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km 0,0569 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km 0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km. Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra: — 177,22 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km, — 354,41 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:420:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo