Art. 4
In vigore dal 14 mag 2008
Con effetto dal 1o gennaio 2008, l’indennità chilometrica di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km
0,3545 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km
0,5908 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km
0,3545 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km
0,1181 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km
0,0569 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km.
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
—
177,22 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
—
354,41 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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