Art. 3
In vigore dal 14 mag 2008
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 159,49 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 348,50 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 236,46 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 85,14 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 472,70 EUR.
Storico versioni
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