Art. 2
In vigore dal 14 mag 2008
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, paragrafi 2 e 3, dello statuto è fissato a 852,74 EUR e a 1 136,98 EUR per le famiglie monoparentali.
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