Art. 2

In vigore dal 14 mag 2008
Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, paragrafi 2 e 3, dello statuto è fissato a 852,74 EUR e a 1 136,98 EUR per le famiglie monoparentali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:420:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo