Art. 75
Sicurezza
In vigore dal 29 apr 2008
Sicurezza
1. Salvo disposizione contraria adottata secondo la procedura di cui all’, paragrafo 1, il rilascio dei titoli di importazione e di esportazione è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’importazione o dell’esportazione dei prodotti entro il periodo di validità del titolo.
2. Salvo forza maggiore la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, se l’importazione o l’esportazione non è realizzata o è realizzata solo in parte entro il periodo di validità del titolo.
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