Art. 73

Rilascio dei titoli

In vigore dal 29 apr 2008
Rilascio dei titoli I titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, tranne qualora un regolamento o un altro atto del Consiglio dispongano diversamente, e fatte salve le disposizioni adottate per l’applicazione del capo IV.
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