Art. 6

Misure di attuazione

In vigore dal 23 apr 2008
Misure di attuazione 1.   Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, in particolare per tenere conto dell’evoluzione economica e tecnica per quanto riguarda la raccolta, la trasmissione e l’elaborazione dei dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, onde garantire la trasmissione di dati di elevata qualità: a) la selezione e la definizione dei temi compresi nei settori e delle loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche; b) la ripartizione delle caratteristiche; c) il periodo di osservazione e i termini di trasmissione dei risultati; d) le esigenze di qualità, compresa la precisione richiesta; e) il quadro di documentazione della qualità. Qualora tali misure determinino la necessità di ampliare significativamente le raccolte di dati esistenti o di raccogliere nuovi dati o effettuare nuove indagini, le decisioni di attuazione sono basate su un’analisi del rapporto costi/benefici che costituisce parte integrante di un’analisi complessiva degli effetti e delle implicazioni, tenendo conto dei vantaggi offerti da tali misure, dei costi per gli Stati membri e dell’onere per i rispondenti. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare: a) per tutti i settori, dell’onere potenziale per gli istituti di istruzione e i singoli; b) per tutti i settori, dei risultati degli studi pilota di cui all’, paragrafo 3; c) per il settore 1, degli ultimi accordi conclusi tra l’UIS, l’OCSE e la Commissione (Eurostat) sui concetti, le definizioni, il formato di raccolta dei dati, l’elaborazione dei dati, la periodicità e i termini per la trasmissione dei risultati; d) per il settore 2, dei risultati dell’indagine pilota sull’istruzione degli adulti svolta tra il 2005 e il 2007 e delle necessità di un ulteriore sviluppo; e) per il settore 3, della disponibilità, dell’adeguatezza e del contesto giuridico delle fonti esistenti di dati comunitari, a seguito di una verifica esaustiva di tutte le fonti di dati esistenti. 3.   Qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive, ad uno o più Stati membri sono accordati deroghe e periodi di transizione limitati, adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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