Art. 5
Trasmissione di microdati relativi ad individui
In vigore dal 23 apr 2008
Trasmissione di microdati relativi ad individui
Quando è necessario per la produzione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) microdati riservati risultanti da indagini per campione conformemente alle disposizioni sulla trasmissione di dati riservati del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90. Gli Stati membri assicurano che i dati trasmessi non permettano di identificare direttamente le unità statistiche (singoli).
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