Art. 4
Azioni statistiche
In vigore dal 23 apr 2008
Azioni statistiche
1. Le statistiche comunitarie nel campo dell’istruzione e dell’apprendimento permanente sono prodotte per mezzo delle seguenti azioni statistiche individuali:
a)
la trasmissione periodica da parte degli Stati membri di statistiche sull’istruzione e l’apprendimento permanente, entro i termini fissati per i settori 1 e 2;
b)
l’uso di altri sistemi d’informazione statistica e altre indagini per ottenere variabili ed indicatori statistici supplementari sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, corrispondenti al settore 3;
c)
l’elaborazione, il miglioramento e l’aggiornamento di norme e di manuali riguardanti i quadri di riferimento, i concetti e i metodi statistici;
d)
il miglioramento della qualità dei dati nel contesto del quadro di qualità, onde includere:
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la pertinenza,
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la precisione,
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l’attualità e la puntualità,
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l’accessibilità e la chiarezza,
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la comparabilità e
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la coerenza.
La Commissione tiene conto delle capacità di cui gli Stati membri dispongono per la raccolta dei dati e per l’elaborazione e lo sviluppo di concetti e di metodi.
Ove opportuno, particolare considerazione è data alla dimensione regionale dei dati raccolti. Ove opportuno, i dati sono sistematicamente ripartiti per genere.
2. Per quanto possibile, la Commissione (Eurostat) coopera con l’UIS, l’OCSE e altre organizzazioni internazionali per garantire la comparabilità dei dati sul piano internazionale ed evitare duplicazioni degli sforzi, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione e il miglioramento dei concetti e dei metodi statistici e la trasmissione delle statistiche da parte degli Stati membri.
3. Qualora emergano nuove rilevanti necessità di dati o sia constatata l’insufficienza della qualità di questi ultimi, la Commissione (Eurostat) organizza, prima di qualsiasi raccolta di dati, studi pilota che gli Stati membri realizzano su base volontaria, destinati a valutare la fattibilità della raccolta dei dati in questione, tenendo conto dei vantaggi offerti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi della raccolta e all’onere per i rispondenti. Gli studi pilota non danno necessariamente luogo a disposizioni di attuazione corrispondenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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