Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 apr 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
a)
«statistiche comunitarie», le statistiche comunitarie come definite all’, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
b)
«produzione di statistiche», la produzione di statistiche come definita all’, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
c)
«autorità nazionali», le autorità nazionali come definite all’, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
d)
«istruzione», la comunicazione organizzata e duratura finalizzata all’apprendimento (13);
e)
«apprendimento permanente», qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale (14);
f)
«micro-dati», i singoli dati statistici;
g)
«dati riservati», i dati che permettono unicamente un’identificazione indiretta delle unità statistiche interessate, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 e al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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