Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 apr 2008
Definizioni Ai fini del presente regolamento, s’intende per: a) «statistiche comunitarie», le statistiche comunitarie come definite all’, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97; b) «produzione di statistiche», la produzione di statistiche come definita all’, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97; c) «autorità nazionali», le autorità nazionali come definite all’, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97; d) «istruzione», la comunicazione organizzata e duratura finalizzata all’apprendimento (13); e) «apprendimento permanente», qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale (14); f) «micro-dati», i singoli dati statistici; g) «dati riservati», i dati che permettono unicamente un’identificazione indiretta delle unità statistiche interessate, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 e al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:452:oj#art-2