Art. 3
Territorio doganale
In vigore dal 23 apr 2008
Territorio doganale
1. Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:
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il territorio del Regno del Belgio,
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il territorio della Repubblica di Bulgaria,
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il territorio della Repubblica ceca,
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il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,
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il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell’isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
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il territorio della Repubblica di Estonia,
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il territorio dell’Irlanda,
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il territorio della Repubblica ellenica,
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il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,
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il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia francese e i territori australi e antartici francesi,
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il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,
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il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003,
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il territorio della Repubblica di Lettonia,
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il territorio della Repubblica di Lituania,
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il territorio del Granducato del Lussemburgo,
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il territorio della Repubblica di Ungheria,
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il territorio di Malta,
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il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
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il territorio della Repubblica d’Austria,
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il territorio della Repubblica di Polonia,
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il territorio della Repubblica portoghese,
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il territorio della Romania,
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il territorio della Repubblica di Slovenia,
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il territorio della Repubblica slovacca,
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il territorio della Repubblica di Finlandia,
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il territorio del Regno di Svezia,
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il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man.
2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili:
a)
FRANCIA
Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 [Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679];
b)
CIPRO
Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).
Storico versioni
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