Art. 3

Territorio doganale

In vigore dal 23 apr 2008
Territorio doganale 1.   Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo: — il territorio del Regno del Belgio, — il territorio della Repubblica di Bulgaria, — il territorio della Repubblica ceca, — il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia, — il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell’isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica), — il territorio della Repubblica di Estonia, — il territorio dell’Irlanda, — il territorio della Repubblica ellenica, — il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla, — il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia francese e i territori australi e antartici francesi, — il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, — il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità alle disposizioni dell’atto di adesione del 2003, — il territorio della Repubblica di Lettonia, — il territorio della Repubblica di Lituania, — il territorio del Granducato del Lussemburgo, — il territorio della Repubblica di Ungheria, — il territorio di Malta, — il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa, — il territorio della Repubblica d’Austria, — il territorio della Repubblica di Polonia, — il territorio della Repubblica portoghese, — il territorio della Romania, — il territorio della Repubblica di Slovenia, — il territorio della Repubblica slovacca, — il territorio della Repubblica di Finlandia, — il territorio del Regno di Svezia, — il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man. 2.   I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili: a) FRANCIA Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 [Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679]; b) CIPRO Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).
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Territorio doganale (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo