Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 23 apr 2008
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce il codice doganale comunitario, di seguito denominato «il codice», che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa comunitaria vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell’intero territorio doganale della Comunità. 2.   Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale della Comunità nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali. 3.   Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci tra parti del territorio doganale della Comunità cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, che stabiliscono le disposizioni di cui al primo comma e formalità semplificate per la loro attuazione, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Tali misure tengono anche conto delle circostanze particolari attinenti agli scambi di merci che interessano un solo Stato membro.
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Oggetto e campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo