Art. 105

Uffici doganali competenti

In vigore dal 23 apr 2008
Uffici doganali competenti 1.   Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri definiscono l’ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio. Essi garantiscono che siano fissati orari ufficiali di apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto. 2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, le misure per definire i vari ruoli e responsabilità degli stessi uffici doganali competenti, segnatamente: a) gli uffici doganali di entrata, importazione, esportazione o uscita; b) gli uffici doganali che espletano le formalità relative al vincolo delle merci a un regime doganale; c) gli uffici doganali che concedono autorizzazioni e sorvegliano i regimi doganali.
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Uffici doganali competenti (Art. 105 Regolamento (UE) 2008/450) — Testo vigente | Portale Normativo