Art. 105
Uffici doganali competenti
In vigore dal 23 apr 2008
Uffici doganali competenti
1. Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri definiscono l’ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio.
Essi garantiscono che siano fissati orari ufficiali di apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.
2. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, le misure per definire i vari ruoli e responsabilità degli stessi uffici doganali competenti, segnatamente:
a)
gli uffici doganali di entrata, importazione, esportazione o uscita;
b)
gli uffici doganali che espletano le formalità relative al vincolo delle merci a un regime doganale;
c)
gli uffici doganali che concedono autorizzazioni e sorvegliano i regimi doganali.
Storico versioni
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