Art. 3

In vigore dal 7 apr 2008
L’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, come formulato prima di essere soppresso dall’, punto 3, del presente regolamento, rimane in vigore ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1975/2006.
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