Art. 2
In vigore dal 7 apr 2008
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:
1)
All’articolo 44 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Nel fissare la percentuale minima di controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non viene tenuto conto delle azioni prescritte all’articolo 6, paragrafo 3, o all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
2)
All’articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata entro tre mesi dalla data del controllo in loco.
Salvo che l’agricoltore abbia adottato un’azione correttiva immediata che abbia messo fine all’inadempienza constatata, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’agricoltore viene informato dell’azione correttiva che sarà adottata, secondo la suddetta disposizione, entro il termine di cui al primo comma.
Se uno Stato membro si avvale della possibilità di non applicare riduzioni o esclusioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’agricoltore interessato viene informato, entro un mese dalla decisione di non applicare la riduzione o l’esclusione del pagamento, dell’azione correttiva che sarà adottata.»
3)
Fatto salvo l’ del presente regolamento, all’articolo 65 il paragrafo 2 è soppresso.
4)
All’articolo 66 sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:
«2 bis. Se uno Stato membro si avvale della possibilità di non applicare riduzioni o esclusioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’agricoltore non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica la riduzione o l’esclusione.
Il termine è fissato dall’autorità competente e non deve essere posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’infrazione.
2 ter. Se uno Stato membro si avvale della possibilità di considerare un caso di inadempienza di importanza minore, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e l’agricoltore non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica una riduzione.
Il termine è fissato dall’autorità competente e non deve essere posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’infrazione.
L’inadempienza in questione non è considerata di importanza minore e si applica una riduzione non inferiore all’1 %, come disposto al paragrafo 1.
Inoltre, un’inadempienza considerata di importanza minore e sanata dall’agricoltore entro il termine di cui al primo comma non è considerata un’infrazione ai fini del paragrafo 4.»
5)
All’articolo 74, il paragrafo 7 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:319:oj#art-2