Art. 1
In vigore dal 7 apr 2008
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:
1)
All’articolo 24, il paragrafo 2 è soppresso.
2)
All’articolo 26, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 al più tardi un mese prima della data fissata dallo Stato membro a norma dell’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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