Art. 4

Organismo di certificazione

In vigore dal 2 apr 2008
Organismo di certificazione 1.   L’organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati al personale che partecipa all’attività di cui all’. L’organismo di certificazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti. 2.   L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati. 3.   L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona certificata. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.
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