Art. 6
Notifica
In vigore dal 2 apr 2008
Notifica
1. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di certificazione per il personale di cui all’, nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all’.
2. Qualora in un dato Stato membro non siano utilizzati solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, esso può decidere di nominare l’organismo di certificazione o di valutazione di cui agli , o entrambi, prima che si presenti la necessità di tale certificazione. In tal caso, lo Stato membro in questione è tenuto ad adottare le disposizioni necessarie, ai sensi della legislazione nazionale, a garantire il rilascio tempestivo dei certificati eventualmente richiesti in futuro.
Entro il 4 gennaio 2009, lo Stato membro notifica alla Commissione l’intenzione di avvalersi di quanto previsto dal presente paragrafo e le disposizioni adottate in merito. In tal caso, il paragrafo 1 non si applica.
3. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 1, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.
Storico versioni
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