Art. 2
Certificazione del personale
In vigore dal 2 apr 2008
Certificazione del personale
1. Il personale addetto alle attività di cui all’ possiede un certificato di cui all’.
2. Il paragrafo 1 non si applica per un periodo massimo di 1 anno al personale iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato.
3. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, al personale che svolge l’attività prevista dall’ del presente regolamento prima della data di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.
Per il periodo di cui al primo comma, si considera che detto personale sia certificato per tale attività ai fini delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006.
Storico versioni
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