Art. 7
Notifica
In vigore dal 2 apr 2008
Notifica
1. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di certificazione per il personale di cui all’, nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all’.
2. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 1, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.
Storico versioni
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