Art. 4
Rilascio di certificati al personale
In vigore dal 2 apr 2008
Rilascio di certificati al personale
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’ rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’ e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell’allegato.
2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:
a)
nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;
b)
l’attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
c)
data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
3. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato e soddisfi i requisiti di cui agli , ma l’attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell’ può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica senza sottoporlo nuovamente ad esame.
4. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame soddisfi i requisiti di cui agli e contempli solo in parte le competenze minime indicate nell’allegato, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato a condizione che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo di valutazione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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