Art. 6

Organismo di valutazione

In vigore dal 2 apr 2008
Organismo di valutazione 1.   L’organismo di valutazione, designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per il personale di cui all’. Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell’ può anche assumere la funzione di organismo di valutazione. L’organismo di valutazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti. 2.   Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato. 3.   L’organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione. 4.   L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi d’esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia d’esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.
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