Art. 5
Collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri
In vigore dal 18 mar 2008
Collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri
1. La Commissione costituisce e gestisce un sito internet comunitario, a partire dall’indirizzo del proprio sito internet centrale, con collegamenti ai siti degli Stati membri. La Commissione aggiorna i collegamenti internet in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli indirizzi internet dei propri siti non appena li hanno costituiti ed ogni ulteriore modifica che abbia incidenza sull’accessibilità ai medesimi a partire dal sito internet della Commissione.
3. Gli Stati membri designano l’organismo incaricato di costituire e gestire il sito unico di cui all’. Essi comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’organismo designato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:259:oj#art-5