Art. 4

Informazione dei beneficiari

In vigore dal 18 mar 2008
Informazione dei beneficiari 1.   Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno resi pubblici a norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del presente regolamento e che possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione delle Comunità e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità. 2.   Se si tratta di dati personali, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite nel rispetto dei requisiti della direttiva 95/46/CE e i beneficiari sono informati dei diritti loro conferiti da tale direttiva e delle procedure applicabili per esercitarli. 3.   Le informazioni di cui paragrafi 1 e 2 sono fornite al beneficiario nei moduli di domanda di finanziamento del FEAGA e del FEASR o in altro modo al momento della raccolta dei dati. In deroga al primo comma, per i dati relativi ai pagamenti percepiti nel corso degli esercizi finanziari 2007 e 2008, le informazioni sono fornite ai beneficiari con almeno quattro settimane di anticipo rispetto alla data della pubblicazione.
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