Art. 3
Data della pubblicazione
In vigore dal 18 mar 2008
Data della pubblicazione
1. Le informazioni di cui all’ sono pubblicate entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
2. Per le spese del FEASR sostenute tra il 1o gennaio e il 15 ottobre 2007 le informazioni sono pubblicate entro il 30 settembre 2008 nei casi in cui le spese siano state rimborsate dal FEASR allo Stato membro entro tale data. Negli altri casi le informazioni sono pubblicate insieme alle informazioni relative all’esercizio finanziario 2008.
3. Le informazioni restano disponibili sul sito internet per due anni a decorrere dalla data della pubblicazione iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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