Art. 5

In vigore dal 12 mar 2008
1.   Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto dei requisiti per il riconoscimento da parte delle organizzazioni riconosciute. 2.   Gli Stati membri revocano il riconoscimento di un’organizzazione se i requisiti cui è subordinato non sono più soddisfatti o se il riconoscimento è stato concesso sulla base di indicazioni erronee; essi revocano con effetto retroattivo il riconoscimento se l’organizzazione lo ha ottenuto o ne ha beneficiato in modo fraudolento. 3.   In caso di revoca del riconoscimento lo Stato membro ne informa la Commissione entro due mesi indicandone le ragioni.
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