Art. 2

In vigore dal 12 mar 2008
1.   Per ottenere il riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono: a) comprendere, tra le proprie attività, la produzione e la commercializzazione di bozzoli di bachi da seta; b) comprendere almeno 50 produttori che utilizzino o si impegnino a utilizzare almeno 2 500 telaini nella campagna nella quale è concesso il riconoscimento; c) escludere, per tutto il loro campo di attività, qualsiasi discriminazione fra bachicoltori della Comunità basata, in particolare, sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento; d) avere personalità giuridica o capacità giuridica sufficiente per essere, secondo la legislazione nazionale, soggetti di diritti e di obblighi; e) ammettere come membri esclusivamente i bachicoltori; f) includere nel loro statuto i seguenti obblighi per i membri: i) commercializzare, ossia vendere a grossisti o a industrie utilizzatrici, la totalità della loro produzione attraverso l’organizzazione di produttori, con possibili deroghe per determinati quantitativi; ii) applicare, in materia di produzione e di commercializzazione, le regole adottate dall’organizzazione al fine di adattare il volume dell’offerta e la qualità del prodotto alle esigenze del mercato; iii) poter recedere dall’organizzazione unicamente dopo avervi aderito per almeno tre anni a decorrere dal suo riconoscimento e previo preavviso minimo di un anno, fatte salve le disposizioni di diritto nazionale intese a proteggere, in determinati casi, l’organizzazione o i suoi creditori dalle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso di un membro, ovvero ad impedire tale recesso nel corso dell’esercizio finanziario; g) tenere una contabilità separata per le attività cui si riferisce il riconoscimento. 2.   In conformità della procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, uno Stato membro può essere autorizzato, su richiesta, a riconoscere in una regione a bassa produzione un’organizzazione che non risponda ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
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