Art. 1
In vigore dal 12 mar 2008
1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori di bachi da seta che:
a)
presentano richiesta di riconoscimento;
b)
soddisfano i requisiti generali di cui all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c)
soddisfano i requisiti specifici di cui all’ del presente regolamento.
2. È competente per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori l’autorità dello Stato membro nel cui territorio l’organizzazione di produttori ha la propria sede legale.
Storico versioni
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