Art. 19

Periodo transitorio

In vigore dal 5 mar 2008
Periodo transitorio La valutazione della conformità prevista dall'allegato II del presente regolamento è realizzata entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, se necessario, eventuali gravi problemi incontrati nel corso di questo periodo con l'applicazione della procedura statistica di controllo.
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