Art. 17
Assicurazione qualità
In vigore dal 5 mar 2008
Assicurazione qualità
Le analisi sono eseguite in laboratori che dispongono di un sistema di assicurazione della qualità analitica che comprende procedure di controllo interno della qualità. I laboratori non accreditati partecipano a programmi di verifica dell'idoneità almeno una volta all'anno e i loro risultati non deviano di oltre 2σR (deviazione standard di riproducibilità del metodo di riferimento) rispetto al valore comune. Il laboratorio tiene a disposizione, per consultazione, una descrizione particolareggiata dei sistemi utilizzati.
I laboratori accreditati in conformità delle norme di cui all' del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6), sono esentati dall'obbligo di sottoporsi alle verifiche di idoneità.
Storico versioni
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