Art. 18

Campionamento e contestazione dei risultati analitici

In vigore dal 5 mar 2008
Campionamento e contestazione dei risultati analitici 1.   Si procede al campionamento in conformità alla normativa pertinente per il prodotto trattato. In assenza di disposizioni in materia di campionamento si applicano le disposizioni della norma ISO 707 | FIL 50: Latte e prodotti lattiero-caseari — Metodi di campionamento. 2.   Nella relazione di laboratorio sui risultati dell'analisi figurano gli elementi atti a consentire una valutazione dei risultati conformemente all'allegato II e all'allegato XXI. 3.   Per l'esecuzione delle analisi previste dalla normativa comunitaria si procede al prelievo di campioni in doppio. 4.   Se l'operatore contesta i risultati di un'analisi, si applica la procedura indicata nell'allegato XXI. 5.   Se entro cinque giorni lavorativi dal campionamento il fabbricante dimostra che la procedura di campionamento non è stata correttamente eseguita, occorre, se possibile, ripetere il campionamento. Se non è possibile procedere a un nuovo campionamento, la partita è accettata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:273:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo