Art. 3
Tonnellaggio equivalente
In vigore dal 28 feb 2008
Tonnellaggio equivalente
1. Quando un proprietario mette in servizio un battello di cui all' del regolamento (CEE) n. 718/1999 e presenta alla demolizione un altro tipo di attrezzature fluviali, il tonnellaggio equivalente da prendere in considerazione è determinato, nell'ambito di ciascuna delle due specie di battelli in appresso indicate, in base ai seguenti coefficienti di valutazione:
a)
battelli da carico secco:
i)
automotori di oltre 650 t: 1,00;
ii)
chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50;
iii)
chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,36;
b)
navi cisterna:
i)
automotori di oltre 650 t: 1,00;
ii)
chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50;
iii)
chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,18.
2. Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, i coefficienti di cui al paragrafo 1 sono ridotti del 30 %. Per i battelli di portata lorda da 650 a 450 t, detti coefficienti sono ridotti dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 t. Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, i coefficienti subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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