Art. 5

Solidarietà finanziaria

In vigore dal 28 feb 2008
Solidarietà finanziaria 1.   Per contabilizzare le risorse disponibili nel fondo di riserva e per attuare la solidarietà finanziaria fra i conti dei diversi fondi di cui all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 718/1999, all'inizio di ogni anno ciascun fondo comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente (Rdn) purché queste siano destinate al versamento dei premi di demolizione o a misure previste dall' del regolamento (CE) n. 718/1999; b) gli obblighi finanziari assunti dal fondo nel corso dell'anno precedente e relativi ai premi di demolizione o a misure previste dall' del regolamento (CE) n. 718/1999 (Pn); c) le rimanenze in data 1o gennaio dell'anno precedente, provenienti dalle entrate destinate al versamento dei premi di demolizione o da misure previste dall' del regolamento (CE) n. 718/1999 (Sn). 2.   La Commissione determina, in collaborazione con le autorità dei fondi e in base ai dati di cui al paragrafo 1: a) l'importo totale degli obblighi finanziari assunti da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente per il versamento di premi di demolizione o per misure previste dall' del regolamento (CE) n. 718/1999 (Pt); b) l'importo totale delle entrate realizzate da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente (Rdt); c) la somma dei disavanzi di tutti i fondi al 1o gennaio dell'anno precedente (St); d) gli impegni annui normalizzati (Pnn) dei singoli fondi, calcolati secondo la seguente formula: Pnn = (Pt/(Rdt + St)) × (Rdn + Sn); e) per ciascun fondo, la differenza fra gli impegni annui (Pn) e gli impegni annui normalizzati (Pnn); f) gli importi che ciascun fondo i cui impegni annui siano inferiori agli impegni annui normalizzati (Pn < Pnn) versa a un fondo i cui impegni annui siano superiori agli impegni annui normalizzati (Pn > Pnn). 3.   Anteriormente al 1o marzo dell'anno in corso ogni fondo versa agli altri fondi gli importi di cui al la lettera f) del paragrafo 2.
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